Eccessiva durata dei processi: Legge Pinto
Tuteliamo anche tutti i cittadini che hanno avuto o hanno ancora in corso una causa giudiziaria che è durata oltre i termini considerati per legge “ragionevoli”.
Lo sapevi che:
Il primo grado deve durare solo 3 anni;
Il secondo grado solo 2 anni;
Il terzo grado (Cassazione) un solo anno.
A prescindere dall’esito del tua causa, se cioè tu sia parte vittoriosa o perdente, se il processo è durato oltre i termini sopra indicati, anche nei casi di giudizio ancora pendente, hai diritto ad ottenere una somma di denaro come equa riparazione per il ritardo ingiusto subito‼️‼️
LEGGE PINTO
La Legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall’ irragionevole durata del processo.
Tale previsione tutela il diritto (di un cittadino o di una società) di avere una giustizia veloce ed efficiente.
Qualora ciò non avvenga e quindi risulti violato il termine di ragionevole durata dei processi la vittima, che ha subito un processo durato troppo a lungo, potrà chiedere il risarcimento allo Stato.
Ai sensi della c.d. legge Pinto , il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di:
• 3 anni per i procedimenti di primo grado (Tribunale o Giudice di Pace, oppure TAR ) ;
• 2 anni per i procedimenti di secondo grado (Corte di Appello o Consiglio di Stato);
• 1 anno per il giudizio di legittimità (Cassazione) .
La Legge Pinto prevede un risarcimento che puo’ variare (in base a quanto stabilira’ il giudice) da 400,00 a 800,00 euro per ogni anno di eccessiva durata (si deve moltiplicare questo importo per il numero di anni di ritardo, per ciascuno dei ricorrenti).
Per conferire l’incarico e richiedere il risarcimento allo Stato, non si dovrà versare alcun anticipo.
Solo in caso di esito vittorioso del ricorso e solo dopo l’accredito avvenuto direttamente sul conto dell’interessato, sarà riconosciuta la percentuale preventivamete pattuita.
Nel caso in cui il giudice non dovesse accogliere la nostra richiesta, non dovrete pagare alcunche’.
Abbiamo da anni una notevole esperienza in materia, avendo depositato numerosi ricorsi presso le autorità giudiziarie competenti in tutta Italia, nell’interesse di privati cittadini, gruppi di Militari, dipendenti della Croce Rossa, Vigili del fuoco, Vigili Urbani ecc.





